Descrizione
ISTITUTO COMPRENSIVO “N. ZINGARELLI”
Via Pansini 3, 70124 – BARI tel. 080-5618272, fax 080-5096924 Codice fiscale 93249390720 baic81300t@pec.istruzione.it www.zingarellibari.gov.it baic81300t@istruzione.it
Prot.n. 6482/VII.7 Bari, 08.10.2024
Alla Dott.ssa Sabina Ilaria Tatò
Oggetto: Lettera di incarico – a.s. 2024/2025
Facendo seguito ai colloqui intercorsi, viste le vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza, medicina ed igiene del lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08, con la presente Le conferiamo l’incarico per l’espletamento delle attività di “Medico Competente”, ai sensi della citata normativa, fatti salvi gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.
Le sue prestazioni professionali riguarderanno tutto il personale dipendente dell’Istituto Comprensivo Zingarelli.
Per l’espletamento delle funzioni di Medico Competente, le saranno fornite tutte le informazioni e le notizie relative all’organizzazione delle attività lavorative che riterrà utili.
Il datore di lavoro della suddetta azienda s’impegna altresì ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.:
- a comunicare per iscritto al medico competente ogni variazione circa il numero e la mansione dei lavoratori dipendenti, nonché la costituzione di nuovi rapporti di lavoro (assunzioni) e/o la cessazione di quelli contratti coi lavoratori attualmente in forza;
- ad inviare al medico competente, entro i termini di scadenza del giudizio di idoneità da questi espresso, i lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria, previa comunicazione scritta;
- ad inviare al medico competente i lavoratori che siano risultati assenti per motivi di salute per un periodo superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificarne l’idoneità alla mansione prima della ripresa del lavoro, previa comunicazione scritta.
L’incarico di prestazione dell’opera libero-professionale sarà espletato in piena autonomia.
L’incarico decorerà dalla data di emissione della presente lettera, ed avrà durata di anni uno, rinnovabile alla scadenza, fatto salvo il diritto da ambo le parti di rescindere, con preavviso di almeno tre mesi, il rapporto di collaborazione.
L’azienda dichiara che i recapiti presso i quali il Medico Competente potrà inviare, ad ogni effetto, ogni eventuale comunicazione in merito all’incarico in oggetto sono: pec: baic81300t@pec.istruzione.it email: baic81300t@istruzione.it.
La preghiamo di volerci restituire copia della presente lettera controfirmata per accettazione dell’incarico conferitoLe; con tale firma Ella , inoltre, dichiara di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dal D.Lgs. 81/08 art. 38, comma 1.
Distinti saluti.
Firma per accettazione
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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ISTITUTO COMPRENSIVO “N. ZINGARELLI”Via S. Pansini, 3 CAP 70124 – BARI tel. 080-5618272 fax 080-5096924 Codice fiscale 93249390720 baic81300t@istruzione.it baic81300t@pec.istruzione.it www.nicolazingarellibari.edu.it |
Prot. n.6483/VII.7 | Bari, 08.10.2024 |
CONVENZIONE TRA
L’Istituto Comprensivo “N. Zingarelli”, nella persona del Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro) Dott.ssa Manuela Baffari, nata
E
La Dott.sa Sabina Ilaria Tatò, in seguito denominato “medico competente” ,
PREMESSO
- che gli n.25 e 41 del D. Lgs.vo n.81/08 prevedono la Sorveglianza Sanitaria da parte di un Medico Competente;
- che il medico competente, dispone della qualifica specifica e offre le necessarie garanzie di professionalità richieste per la realizzazione della suddetta attività, così come previsto dall’art. 38 del Lgs.vo n.81/08;
si conviene quanto segue:
Art. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2 – Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l’Istituto Scolastico affida all’Esperto l’incarico di svolgere le attività di “Medico Competente” consistenti, nell’effettuare in particolar modo le visite mediche ai propri dipendenti, nel redigere i giudizi di idoneità specifica al lavoro, nell’istituire e nell’aggiornare le cartelle sanitarie, secondo la normativa vigente.
Art. 3 – Le parti convengono che il presente contratto abbia validità a partire dal giorno 08.10.2024 per concludersi il giorno 08.10.2025. Il medico competente si obbliga a prestare l’attività presso la sede dell’Istituto Scolastico, salvo casi particolari per i quali necessitano altre sedi idonee per la regolare prestazione di Sorveglianza Sanitaria.
Art. 4 – Il medico competente, con la firma del presente contratto, dichiara di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dall’art. 38 del D. Lgs.vo n.81/08 e si impegna a depositare, presso l’ Istituto Scolastico, la relazione sulla periodicità degli accertamenti sanitari.
Art. 5 – A compenso della prestazione d’opera di cui sopra, sarà corrisposto da parte dell’Istituto Scolastico l’importo riportato dettagliatamente di seguito, onnicomprensivo di I.V.A. e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa che dovesse intervenire per effetto di disposizioni normative:
1) Visita medica | € 40,00 cad. |
2) Esame della funzionalità respiratoria (spirometria) | € 8,00 cad. |
3) Esami Ematochimici |
€ 25,00 cad. |
4) Visiotest | € 20.00 cad. |
Gli esami su indicati sono relazionati al rischio specifico, il che significa che non tutto il personale va sottoposto ai predetti esami. Qualora dovessero necessitare esami suppletivi non indicati nel prospetto, per via di particolari rischi riscontrati, il Medico Competente riferirà all’Istituto Scolastico il rischio riscontrato e le relative prestazioni da effettuare. Tale comunicazione sarà redatta su carta semplice e presentata all’Istituto Scolastico per la relativa autorizzazione a procedere.
Qualora tutte le attività non possano essere concluse per motivi dipendenti dall’Istituto Scolastico o dal medico competente, il compenso sarà liquidato, per le prestazioni effettivamente tenute.
Art. 6 – Le parti convengono che il compenso per la prestazione sarà liquidato in un’unica soluzione alla fine delle attività in seguito a presentazione fattura.
Art. 7 – Le parti convengono che, per tutte le prestazioni previste nella presente Convenzione, null’altro è dovuto in eccedenza a quanto già determinato nell’art. 5 della presente convenzione.
Art. 8 – Con la sottoscrizione della presente Convenzione, si intendono accettate tutte le clausole previste nella stessa e si conviene che il medico competente non potrà rescindere la stessa senza l’approvazione scritta dell’Istituto Scolastico.
Art. 9 – Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 del Codice Civile, che l’Istituto Scolastico potrà recedere dalla presente Convenzione qualora la stessa ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. Il Responsabile Legale incaricato dell’Istituto Scolastico dovrà comunicare al medico competente, a mezzo raccomandata a/r o tramite PEC, la propria volontà di recedere e dalla data di ricevimento di detta comunicazione tale convenzione cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti.
Art. 10 – La prestazione si configura come resa in collaborazione con l’ istituto Scolastico ed in piena autonomia, senza che discenda per lo stesso Istituto alcun obbligo di assunzione del medico competente.
Art. 11 – L’ Istituto Scolastico nella persona del Responsabile Legale, viene esonerato da ogni responsabilità civile inerente incidenti e/o infortuni di ogni tipo che si dovessero verificare a danno del medico competente in tutte le fasi della prestazione d’opera e durante tutti gli spostamenti.
Art. 12 -Ogni genere di modifica e/o integrazione della presente Convenzione deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.
Art. 13 -Qualora il medico competente sia interessato alla previsione normativa ex art. 58, commi sesto e settimo, del D.L.vo 3/2/93, n.29, così come modificato dall’art. 26 del D.L.vo 31/3/98, n. 80 e dall’art. 16 del
D.L.vo 29/10/98, n. 387, questi si impegna a richiedere tempestivamente la necessaria autorizzazione all’Amministrazione di appartenenza, dandone contestuale comunicazione all’Istituto Scolastico, d’intesa che, qualora la predetta Amministrazione dovesse ricusare la richiesta di autorizzazione, la presente convenzione è nulla di diritto. Il medico competente non potrà avanzare pretesa alcuna nei confronti dell’Istituto Scolastico.
Art. 14 – Qualunque informazione relativa all’espletamento delle attività da parte del Medico Competente dev’essere comunicata direttamente alla Dott.ssa Sabina Ilaria Tatò.
Art. 15 -La presente Convenzione viene conclusa in Bari, presso gli uffici dell’Istituto Scolastico. Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Bari per qualsiasi controversia dovesse insorgere a seguito dell’interpretazione, esecuzione e applicazione della presente Convenzione.
Bari, 08.10.2024
Medico competente
Dott.ssa Sabina Ilaria Tatò
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Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Manuela Baffari
Allegati
Ulteriori informazioni
Protocollo: 6482 - 6483 del 08-10-2024